REGOLAMENTO

ART. 1 – SCOPO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento ha lo scopo di definire alcune norme organizzative, operative e di funzionamento, in coerenza con quanto dettato dallo Statuto della Associazione.

 

ART. 2 - TIPOLOGIE DI SOCIO 

Come previsto dallo Statuto, AICI prevede diverse tipologie di socio come descritto nello statuto. 

 

ART. 3 - MODALITÀ E REQUISITI DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE

Le richieste di adesione all'Associazione vanno effettuate per iscritto, utilizzando il modulo disponibile presso la segreteria o sul sito web dell’Associazione.

I requisiti minimi sono:

età minima 28 anni;

esperienza professionale di almeno due anni. 

È compito del CD definire le modalità e i requisiti di adesione all’Associazione e pubblicarli su apposita pagina del sito ufficiale di AICI.

Si specifica che tutti i requisiti di adesione richiesti dalla Associazione devono essere autocertificati dall’interessato all’atto della richiesta e sotto la propria responsabilità. Tali informazioni personali possono comunque essere, in un qualunque momento, soggette a verifica da parte del Consiglio Direttivo di AICI che decide sull’ammissione o meno dei nuovi soci. Contro il rifiuto di ammissione è consentito al richiedente appellarsi, entro 30 giorni, al Collegio dei Probiviri che decide insindacabilmente entro 30 gg dal ricevimento del ricorso.

I requisiti di adesione ad AICI sono riportati nelle pagine del sito Adesione>Requisiti di Adesione

 

ART. 4 – AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E ACQUISIZIONE DEI CREDITI FORMATIVI

Tutti i soci Ordinari della Associazione sono tenuti ad impegnarsi, in linea con quanto previsto dalla legge 4/13, nell’ottica di Aggiornamento Professionale Permanente, intendendo con tale termine qualsiasi attività intrapresa dalla persona in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva di crescita personale, civica, sociale e occupazionale.

A sua volta tale Aggiornamento Professionale si può caratterizzare attraverso due differenti forme di apprendimento:

Apprendimento Formale: apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari;

Apprendimento Non-Formale: apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi precedentemente indicati, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese;

Coerentemente con tali modalità di apprendimento, i Soci AICI debbono acquisire nel tempo determinati Crediti Formativi, definiti da AICI Crediti Formativi Professionali (CFP)

I criteri di valutazione e di computo del CFP sono definiti dal Consiglio Direttivo di AICI e sono descritti sulle apposite pagine del sito web della Associazione.

 

ART. 5 - QUOTA ASSOCIATIVA

L’importo delle quote associative annuali è deliberato dal Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre dell’anno precedente e tali quote vengono indicate in una apposita pagina del sito web associativo.

Tutti i soci Ordinari sono tenuti al versamento della quota associativa.

La quota associativa si riferisce sempre all’anno solare, a far data 1 gennaio dell’anno in corso.

 

 ART. 6 - VERSAMENTO DELLE QUOTE

I Soci aventi obbligo di pagamento della quota associativa annuale devo versare la stessa in unica soluzione.

Il pagamento per le quote di rinnovo va effettuato entro la scadenza del 31 gennaio, data che può essere prorogata dal CD, comunicandolo a tutti i soci, in base a particolari esigenze.

In qualsiasi caso, dato da esclusione o recesso, le quote associative non sono rimborsabili, fatto salvo quanto diversamente disposto per legge.

 

 ART. 7 - MOROSITÀ O ALTRE CAUSE DI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

I Soci che fossero in ritardo con il rinnovo del pagamento della quota associativa dovuta, di oltre 30 giorni solari perdono la qualità di Socio e decadono automaticamente da qualunque carica assunta all’interno dell’Associazione.

Oltre che per questioni relative al decadimento per morosità, è compito del Presidente, unitamente al CD, anche relativamente ai provvedimenti di censura, sospensione o radiazione dall'Associazione (per le cause previste in Statuto), comunicare al socio l'applicazione del provvedimento adottato.

 

 ART. 8 -  ASSEMBLEA GENERALE

L’Assemblea Generale deve essere convocata dai soggetti previsti nello Statuto.

L'Assemblea deve essere convocata con almeno venti giorni di anticipo, tramite comunicazione per posta elettronica indirizzata a tutti i soci in regola col versamento delle quote associative. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione di giorno, ora e luogo della riunione e l'elenco degli argomenti all’Ordine del Giorno (OdG). Coloro che si dovessero iscrivere alla Associazione nel periodo che intercorre fra la data di convocazione della Assemblea e l’Assemblea stessa possono partecipare alla Assemblea ma senza diritto di voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; vengono convocati all'Assemblea tutti i Soci che siano in regola con le norme dello Statuto e del Regolamento.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese secondo le maggioranze previste dallo Statuto.

Ciascun Socio può ricevere non più di due deleghe da altri Soci.

Se espressamente previsto dal CD, la votazione di alcuni o di tutti punti all’Ordine del Giorno può essere effettuata anche per via elettronica, tramite specifiche piattaforme web.

La mancata approvazione del bilancio consuntivo provoca l’immediata decadenza del Consiglio Direttivo: in questo caso il Presidente ha l'obbligo di riconvocare entro 60 giorni l'Assemblea generale per provvedere alla elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

 

 ART. 9 - ELEZIONI

Le elezioni alle cariche associative avvengono con voto segreto, salvo che l'Assemblea decida all'unanimità per il voto palese.

Il Consiglio Direttivo nomina un Comitato Elettorale, composto da 3 soci, che ha il compito di:

informare tutti i soci che possono essere presentate le candidature per il nuovo Consiglio Direttivo e per la carica di Presidente, da inviare allegando il proprio curriculum vitae ed un programma di attività proposte (coerentemente con le finalità statutarie), almeno 20 giorni prima della convocazione della Assemblea che ha all’ordine del giorno il rinnovo delle cariche associative;

raccogliere le candidature escludendo quelle non corredate da cv e dal programma di attività proposte;

verificare se il numero dei candidati è superiore al numero dei componenti da eleggere per il Consiglio (se il numero dei candidati è inferiore si proporrà alla assemblea di eleggerli senza necessità di procedere a votazione);

verificare che le candidature a Presidente rispettino il requisito di aver già fatto parte del Consiglio Direttivo e di non aver ricoperto la carica di Presidente per due mandati consecutivi.

Tutti i soci Ordinari in essere, iscritti cioè al registro dei soci alla data di convocazione della Assemblea elettiva, possono candidarsi per il Consiglio Direttivo; alla carica di Presidente possono candidarsi soltanto i soci ordinari che hanno fatto parte del Consiglio Direttivo per almeno un mandato.

Il Presidente dell'Assemblea presenta le diverse candidature raccolte dal Comitato Elettorale per il Consiglio Direttivo e per la carica di Presidente. L’Assemblea procede alla votazione per il Consiglio Direttivo (se il numero dei candidati è inferiore al numero dei componenti da eleggere non occorre procedere a votazione) in cui ogni socio può esprimere fino a 3 preferenze; vengono eletti i candidati in base al numero di preferenze ottenute. Poi l’Assemblea procede ad effettuare la elezione del Presidente.

Il  Presidente neoeletto ha il compito di convocare il nuovo CD entro 30 giorni.

Il Presidente non può essere eletto per più di due mandati.

Per il Collegio dei Probiviri, l’Assemblea deve designare tre soci, scelti tra quelli più anziani in appartenenza all’Associazione e che non ricoprono altre cariche all’interno della Associazione.

Il verbale dell'Assemblea deve riportare i risultati delle elezioni e l’indicazione completa di tutti gli eletti alle cariche sociali, viene redatto dal segretario, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario e inserito nel libro dei verbali assembleari.

Possono essere eletti non più di due persone dipendenti dello stesso ente o azienda.  Nel caso dalla votazione risultassero eletti più di due soci appartenenti allo stesso ente o azienda e qualora non ci siano ritiri spontanei di candidature per rispettare il limite previsto:

è privilegiata la conferma del candidato ad una carica per la quale è risultato l’unica candidatura;

si confermano eletti i candidati più votati;

in caso di parità di voti tra più candidati, la conferma degli eletti avviene con estrazione a sorte.

 

ART. 10 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO (CD)

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o di almeno tre membri e delibera validamente con la presenza di almeno il 50% dei suoi membri. Se precedentemente concordato dal Consiglio Direttivo stesso, è possibile partecipare ai lavori del CD anche in remoto tramite sistemi di video-conferenza.

Le decisioni sono valide se approvate dalla metà più uno dei presenti; non sono ammesse deleghe. 

Il Consiglio Direttivo è responsabile di ogni spesa deliberata.

Spetta al Consiglio Direttivo, come maggior specificazione rispetto a quanto già previsto nello Statuto:

di norma entro il mese di aprile di ogni anno predisporre il consuntivo dell’anno precedente ed il preventivo dell’anno corrente, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

determinare la misura di contributi straordinari per iniziative non considerate nel bilancio di previsione;

promuovere indagini, ricerche ed azioni di interesse collettivo;

deliberare l'ammontare dei rimborsi delle spese vive da riconoscere ai componenti degli Organi dell'Associazione;

istituire Comitati, Commissioni e Gruppi di Interesse su temi specifici, con designazione dei componenti;

istituire sedi regionali e/o designare rappresentanti regionali della associazione.

Ove il numero dei Consiglieri, per dimissioni e/o surroghe, venisse interessato per oltre la metà dei Consiglieri, il Presidente dichiara lo scioglimento del Consiglio e convoca l'Assemblea per una nuova elezione di esso.

Un membro del Consiglio Direttivo che, per qualsiasi motivo, perde la qualità di associato cessa immediatamente di fare parte del Consiglio stesso.

 

 ART. 11 - PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI

Tutte le persone investite di cariche sociali, che non intervengano alle riunioni per tre volte consecutive senza valida giustificazione decadono dalle cariche. Non sono rieleggibili per il mandato successivo coloro che durante il triennio precedente non abbiano partecipato ad almeno la metà delle riunioni indette.

 

 ART. 12 - ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione, compatibilmente con le disponibilità finanziarie in essere, potrà organizzare Eventi, Forum, Simposi, Workshop, Convegni, attività formative, esami di certificazione, ecc.  nonché promuovere e realizzare studi, ricerche e pubblicazioni – anche on line - di interesse per i Soci e coerenti con le indicazioni riportate nell’art.2 dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo potrà richiedere il versamento di una quota straordinaria per la partecipazione a specifiche attività associative nonché ricercare sponsor tra soggetti pubblici o privati.

 

 ART.13 – PUBBLICITÀ DEGLI ATTI E TRASPARENZA

La composizione degli organi sociali, i verbali delle assemblee dei soci, il bilancio preventivo e consuntivo, il codice deontologico ed ogni altro atto approvato dagli organi associativi devono essere resi noti a tutti i soci mediante specifica comunicazione postale, anche tramite email, o mediante pubblicazione sul sito web dell’associazione.

 

ART. 14 - IMPEGNO DI RISERVATEZZA

Il socio AICI che dovesse ricoprire il ruolo di membro di un organo istituzionale (es. CD, CE, ecc), o di uno specifico Gruppo di Lavoro di AICI, si impegna a non divulgare e a non rivelare a terzi, senza il permesso esplicito del direttivo, le informazioni, cognizioni, documenti, disegni, dati tecnici e quant’altro (in seguito solo “DATI”) di cui venga a conoscenza nello svolgimento della propria attività associativa.

Tali DATI restano di proprietà esclusiva di AICI e non potranno formare oggetto da parte del socio di comunicazioni, pubblicazioni, presentazioni, verbali o relazioni, sia in ambito nazionale che internazionale.

Sono esclusi dall’obbligo di non divulgazione tutti quei DATI che AICI pubblicherà e farà diventare di dominio pubblico.

Tale impegno cesserà di essere efficace decorsi due anni dalla data di decadenza quale membro di un organo AICI.

 

 ART. 15 - RESPONSABILITÀ IN MERITO ALLA RISERVATEZZA

Con riferimento alle tematiche esposte all’Art. 14, il socio dichiara di essere consapevole di dover rispondere penalmente e civilmente per il pregiudizio e/o danno che potesse essere arrecato ad AICI in caso di mancato rispetto dell’impegno di riservatezza, accettando il foro di Roma quale foro competente in caso di controversia.

 

SEDI REGIONALI

Sede Legale:

Lombardia:  Viale Italia 72 24011 Almè Bg, presso Zeta Consulting srl.

Altre sedi:

Lazio: Piazza Dante 12, 00185 Roma, presso il Centro di Audiopsicofonologia.

Campania: Via Santa Croce 60, 81022 Casagiove CE, presso Associazione Enrico Caruso.